13 Giugno 2025 in Newsletter

Aggiornamento sull’obbligo di comunicazione dell’indirizzo PEC degli amministratori

Il Ministero ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’obbligo di comunicazione dell’indirizzo digitale (PEC) da parte degli amministratori di società.

Principali novità:

  • PEC della società come domicilio digitale: Gli amministratori (unico o membri del CDA) possono indicare come proprio domicilio digitale l’indirizzo PEC della società. Ad esempio, se una società ha cinque consiglieri, ciascuno può comunicare la PEC della società come proprio indirizzo.
  • Delega al professionista incaricato: Il professionista che presenta la comunicazione deve dichiarare di essere stato delegato da ciascun amministratore. È quindi necessario un mandato individuale o un unico mandato firmato congiuntamente da tutti gli interessati.
  • Modalità di invio: La comunicazione va effettuata tramite il portale DIRE, nella sezione:

“Organi sociali e persone con cariche e qualifiche” → “Variazione domicilio/residenza e anagrafica persone digitali”

  • Costi: L’adempimento è esente da diritti e bolli, salvo i casi in cui:
    • un procuratore elegga un proprio domicilio digitale;
    • un socio (anche se amministratore) comunichi un indirizzo digitale come socio.
  • Tempistiche: Non è prevista una scadenza fissa. Tuttavia, la comunicazione diventa obbligatoria in occasione di:
    • variazione dell’organo amministrativo (nomina, rinnovo, revoca, ecc.);
    • entro 30 giorni dalla variazione.

Esempio pratico: un amministratore unico in carica “fino a revoca” può attendere. Ma in caso di rinnovo, la comunicazione dell’indirizzo PEC è obbligatoria contestualmente alla pratica.

Contattaci per una consulenza personalizzata